post — 15 Ottobre 2013 at 21:28

L’ordinamento giuridico disatteso per diciassette volte

clareaCome avevamo previsto durante la nostra visita alla neo proclamata Prefetto, ecco uscire l’ennesima ordinanza limitativa delle libertà costituzionali: la diciassettesima emessa dal Prefetto di Torino ex art 2 T.U.L.P.S.

Ricordiamo che il predetto testo unico risale al regime fascista e che la Corte Costituzionale ha blindato il potere del Prefetto adeguandolo ai principi della nostra Carta Costituzionale: tale potere è stato limitato ai soli casi di indifferibilità ed urgenza e nella comprovata impossibilità di avvalersi utilmente degli ordinari strumenti normativi.

Attraverso l’uso contra legem dei poteri ex art. T.U.L.P.S. vengono degradati a meri interessi legittimi i diritti soggettivi costituzionalmente protetti:

– art. 16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”

– nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche

– ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

E’ ormai fatto conclamato: dopo più di due anni dalla prima ordinanza prefettizia i presupposti di indifferibilità ed urgenza, quali limiti invalicabili sottesi all’utilizzo legittimo del potere di cui all’art. 2 T.U.L.P.S., sono INESISTENTI !E’ la stessa Corte Costituzionale (n. 26 del 1961) a dichiarare che “è inconcepibile attribuire ad un organo dello Stato, quale che esso sia, il potere di travolgere le garanzie sancite dalla Costituzione a tutela della libertà dei cittadini.”

“É, dunque,  – prosegue la Corte Costituzionale – da ritenere che l’illegittimità dell’art. 2 sussiste soltanto nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico”, ossia senza il rispetto della Costituzione ed, in primis, dell’art. 16 e in violazione della riserva costituzionale in tema di attività legislativa.

Delle due l’una: o viene ampliato il sito strategico nazionale anche alle aree esterne al cantiere illegittimo, utilizzando all’uopo gli ordinari strumenti normativi, oppure si calpesta la Costituzione come già da tempo indicato dalla Corte Costituzionale.

Marco Scibona – Senatore MoVimento 5 Stelle

Laura Castelli – Deputata MoVimento 5 Stelle

Ivan Della Valle – Deputato MoVimento 5 Stelle