post — 3 Ottobre 2014 at 11:31

Il presidio di Susa non deve essere abbattuto, lo dice il Consiglio di Stato

BtKpL99CYAEn_BlIl Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del TAR Piemonte che invocava con un ordinanza al comune di Susa la demolizione del presidio notav di Susa. In sintesi il presidio non dovrà essere abbattuto per legge, e si rimanda il tutto ad un dibattimento futuro. Quando ci fu la sentenza, i soliti noti avevano esultato, dichiarando il presidio abusivo (che tra l’altro non lo è perchè posizionato su un terreno notav) e le solite altre belle cose di cui si riempiono la bocca.

Cari e care, ci spiace ma vi è andata male.

di seguito la sentenza del Consiglio di Stato

  1. 04448/2014 REG.PROV.CAU.
  2. 07123/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7123 del 2014, proposto da:

[…] e difesi dagli avv. Domenico Fragapane e Michela Reggio D’Aci, con domicilio eletto presso Michela Reggio D’Aci in Roma, via degli Scipioni n.. 288;

contro

Comune di Susa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, (Sezione Seconda), n.1103/2014, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella Camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Fragapane e Reggio D’Aci;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi addotti dalla parte appellante sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alla precarietà dei manufatti prefabbricati posizionati nel terreno concesso in comodato gratuito;

Ritenuto, quanto al periculum in mora, sussistenti i presupposti di cui all’articolo 98 del codice del processo amministrativo per la concessione delle misure cautelari, dal momento che l’esecuzione della sentenza impugnata comporterebbe, peraltro la demolizione dei suddetti manufatti;

Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare vada accolta;

Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare compensate, tra le parti, le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare (ricorso n. 7123/2014) e, per l’effetto, sospende l’esecuzione della sentenza impugnata.

Fissa l’udienza di merito in una data compresa nel secondo trimestre dell’anno 2015

Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014, con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)