post — 8 Luglio 2013 at 14:52

Precisazioni relative all’esposto in data 3 maggio 2013

Schermata 2013-07-08 a 14.51.46In data 22 maggio 2013 le Associazioni Pro Natura e Lega Ambiente hanno inviato ai destinatari in indirizzo un dettagliato Dossier, avente pari oggetto, per segnalare i potenziali gravi rischi per la incolumità dei lavoratori, addetti al cantiere ed alla sua vigilanza, in considerazione del fatto che non erano state realizzate da parte di LTF le reti paramassi, nonostante il progetto ne prevedesse l’installazione prima dell’inizio delle operazioni di scavo dell’imbocco del Cunicolo esplorativo.
Il vincolo di realizzare tali reti prima dell’inizio delle fasi di scavo, emerge infatti in modo inequivocabile dalla c.d. “FASISTICA”, riportata nel progetto elaborato da LTF stessa (elaborato n° 0139 – Relazione di Cantierizzazione, nonché dall’elaborato n° 0127 – Studio di impatto ambientale – sintesi non tecnica, nonché infine dal parere del Ministero dell’Ambiente – BIA n° 566 del 29/10/2010).
Infine anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento del Cantiere, nell’elaborato 0003D evidenzia il rischio del reiterarsi di episodi di crollo. Nel Dossier veniva altresì contestato il fatto che non risultava data completa attuazione alla prescrizione n° 5 della Delibera CIPE n° 86/2010, nella parte in cui richiedeva un approfondimento dell’assetto idrogeologico dell’area posta a monte dell’imbocco.
In ultimo il Dossier evidenziava il fatto che le opere di difesa del Cantiere (Reti Paramassi), doverosamente previste negli elaborati progettuali, non erano state inserite sull’area oggetto di occupazione temporanea, così come risulta dagli elaborati progettuali, (elaborato n° 0144 – Planimetrie aree di Cantiere per occupazioni temporanee e n° 0255 – Piano Particellare con sovrapposizione su PRGC – Comune di Chiomonte).
In conclusione gli esponenti richiedevano l’attivazione, da parte dei soggetti in indirizzo, degli adempimenti di competenza, atti a garantire la sicurezza del cantiere, il rispetto delle fasi progettuali, il Piano di Sicurezza, previo immediato fermo dei lavori del Cantiere. A seguire dovevano essere eseguiti gli approfondimenti degli aspetti geologici, relativamente alla ipotesi del riattivarsi della frana di crollo, a monte dell’Imbocco del Tunnel Geognostico, (così come previsto nell’elaborato progettuale n° 0101C- Studi complementari per il Cunicolo Esplorativo della Maddalena – Relazione di caratterizzazione preliminare).

Solo alla conclusione di tali doverose e vincolanti indagini tecniche, doveva seguire la posa delle Reti Paramassi, previa acquisizione delle aree di posa, attualmente di proprietà privata. Questa la doverosa premessa degli antefatti. La Società LTF, venuta a conoscenza dell’esposto, ha trovato spazio su alcuni quotidiani nazionali replicando, quasi ad irridere gli esponenti, che le reti erano già state realizzate e che gli aderenti al movimento NO TAV ne erano perfettamente a conoscenza, con ciò contrabbandando per RETI PARAMASSI, a tutela del Cantiere, le Recinzioni precarie posate per ordine della Prefettura di Torino, a garanzia dell’ordine Pubblico.
Recinzioni aventi caratteristiche tecniche assolutamente diverse e finalizzate ad altri scopi e di certo non funzionali alla sicurezza fisica dei lavoratori addetti al cantiere ed alla sua vigilanza. Insomma una chiara presa in giro degli esponenti ed anche delle Autorità addette ai controlli! Senonchè la Soc. LTF non finisce mai di stupire per la improvvisazione del suo modo di operare!! Da qualche giorno, come si può facilmente constatare dalle allegate prove fotografiche, ha iniziato ad operare, all’interno del Cantiere, realizzando le conclamate Reti Paramassi, in totale modifica rispetto alle previsioni progettuali.
In conclusione: 1)    L’esposto delle Associazioni ha dunque colpito nel segno; 2) La Soc. LTF stava e sta operando in grave violazione di legge sulla sicurezza del Cantiere
(D.Lgs 81/2008), con evidenti responsabilità del Committente e del Responsabile dei
Lavori; 3) È assolutamente contrario alla prescrizione n° 5 della Delibera CIPE n° 86/2010, realizzare
le RETI PARAMASSI, senza avere previamente eseguito gli Studi Geologici e le Indagini
Tecniche sulle aree di crollo poste a mt. 900; 4) La collocazione delle reti non può avvenire in modo estemporaneo, ma solo al termine e
sulla base dei risultati tecnici, di cui al precedente punto n° 3); 5) La collocazione in corso delle reti paramassi risulta gravemente difforme dalla previsioni
progettuali contenute sia nel Piano di Sicurezza che nella planimetria e negli altri elaborati grafici. Esse infatti sono in costruzione all’interno dell’area di cantiere e non a monte dello stesso come previsto.
Ancora una volta il rispetto della legge è “optional” di fronte agli interessi contingenti di LTF di recuperare frettolosamente le gravi inadempienze segnalate nell’esposto inviato il 22/05/2013;
6)    Si pone un evidente problema di giustizia e uniformità dei cittadini e delle imprese di fronte alla legge:

    perché un piccolo imprenditore deve redigere e rispettare, su un dato progetto, piani di sicurezza e analisi dei rischi pena la denuncia penale e l’immediata sospensione dei lavori e invece
•    LTF ha tenuto aperto un cantiere per 2 anni senza rispettare le previsioni del Piano di Sicurezza e del Progetto in genere?
Sono evidenti l’uso di 2 pesi e 2 misure nell’applicazione della legge penale e amministrativa. Ma non si diceva: “L’azione penale è obbligatoria, non possiamo girare la testa dall’altra parte?”;
7) Si pone altresì un grave problema di omissione di atti dovuti da parte di funzionari della P.A. preposti ai controlli che, a partire dall’inizio delle operazioni di scavo, non hanno rilevato le carenze macroscopiche di adempimenti previsti in sede di attuazione del Piano di Sicurezza.
La mancata realizzazione della rete paramassi prima dell’inizio delle operazioni doveva portare alla chiusura del cantiere così come la mancata attuazione completa della previsione n. 5 del CIPE. Il problema delle omissioni di interventi tempestivi risulta ancora più grave a partire dal 22/05/2013 data in cui Pro Natura e Legambiente segnalavano dettagliatamente tali fatti con precisi riferimenti probatori che a nostro avviso dovevano essere urgentemente verificati portando, se del caso, alle conseguenti azioni previste dalla Legge.
Quanto sopra nel quadro della obbligatorietà dell’azione penale e del perseguimento dei
doveri d’ufficio. 8) Il comportamento di LTF equivale dunque ad una Autodenuncia di avere operato e di
operare attualmente in violazione di legge.
La domanda che nasce spontanea è la seguente: per quale motivo gli Enti deputati al controllo non sono intervenuti, almeno a seguito dell’esposto? E soprattutto: si continuerà a tollerare la violazione di legge?

Chiomonte, lì 08 luglio 2013
Pro Natura Piemonte
Il Presidente Mario Cavargna