post — 21 Gennaio 2026 at 20:33

Torino: rinviata al 17 febbraio la decisione sul carcere per Giorgio Rossetto. Ma il 14 marzo tornerà “libero” con sorveglianza speciale

Da Radio Onda d’Urto

La giudice del Tribunale di sorveglianza di Torino questa mattina ha rinviato alla prossima camera di consiglio, fissata per il 17 febbraio, la decisione sulla richiesta della procura torinese di revocare gli arresti domiciliari e predisporre il trasferimento in carcere di Giorgio Rossetto, storico militante antagonista torinese, per l’intervista a Radio Onda d’Urto rilasciata poche ore dopo lo sgombero del CSO Askatasuna il 18 dicembre scorso. La giudice vuole raccogliere nuovi elementi ma sostanzialmente ha fatto intendere che è perplessa trovandosi di fronte ad un reato di opinione e non essendoci per Giorgio il divieto di comunicare, prescrizione che spesso invece viene data. Intanto l’avvocato di Giorgio ha fatto notare che quando è stata fatta la richiesta della procura, il compagno del Movimento No Tav e dell’Askasatuna avrebbe dovuto terminare la sua pena nel marzo 2027, però nel frattempo gli è stato notificato un nuovo provvedimento che l’accorcia al 14 marzo di quest’anno; quindi Giorgio da quella data dovrebbe comunque tornare “libero”, seppure con le misure restrittive dell’agibilità politica e della libertà personale della sorveglianza speciale che è stata sospesa.

La procura della repubblica di Torino aveva chiesto il carcere per alcune opinioni di Giorgio espresse nella succitata intervista a Radio Onda d’Urto: “bisogna accettare il terreno del conflitto, il terreno della lotta e qualche volta il terreno dello scontro, l’esercizio della forza da parte dei movimenti” e “sarà importante tenere il fiato sul collo in modo che sia lo stesso fiato sul collo che si tiene nelle montagne della Valsusa, per poter lavorare ad un logoramento dello schieramento avversario.” Per la Procura generale di Torino queste affermazioni sono “la dimostrazione evidente e concreta della inefficacia della misura alternativa (al carcere ndr) in esecuzione a realizzare la primaria finalità rieducativa e dell’insussistenza dei presupposti per la prosecuzione della misura medesima.”

Giorgio Rossetto sulla camera di consiglio del Tribunale di sorveglianza