post — 6 Luglio 2013 at 01:09

Report del processo in Aula Bunker – battaglia degli avvocati e testimonianza di Petronzi

Pubblichiamo la trascrizione in diretta dall’aula bunker del processo ai notva a cura di Tg Maddalena, dettagliata e riportante alcune dichiarazioni del capo della digos G.Petronzi.

Da notare il confronto serrato tra gli avvocati notav ed una procura che gioca sempre più scorretto nella sua crociata contro il movimento popolare valsusino

aula bunkerIl presidente spiega perché il processo verrà svolto in AULA BUNKER: “Vista l’istanza in data 27 giugno 2013 degli avvocati della difesa, e la richiesta che il dibattimento venga celebrato presso il Tribunale, vista altresì la dichiarazione degli avvocati di parte civile che si sono associati alla richiesta seppur per diversa ragione, considerato che ci sono tanti imputati liberi e che viene meno l’esigenza di trasporto sotto custodia, considerando inoltre che si creerebbe un clima sfavorevole rispetto al processo, visto l’utilizzo dell’aula bunker per il contemporaneo svolgimento del processo Minotauro, visto il parere contrario di Rinaudo, e considerato che la maxi aula di C.so Regina ha un’ampia capienza, a garanzia di un sereno processo, peraltro garantita più che dal luogo fisico dal presidente di tribunale. Ritenuto poi che visto l’alto numero imputati, avvocati di parte e parte civile, che si avvicina pericolosamente al numero possibile nelle maxi aule del tribunale, ritenuto inoltre che lo svolgimento sino ad oggi del processo è stato caratterizzato da numerosi incidenti dovuti alle interperanze del pubblico, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, come il 21 luglio 2012 quando furono gridati slogan e insulti ad un telecineoperatore della RAI riportando lesioni, il 1° febbraio 2013 presso l’aula bunker quando una giovane donna iniziava a leggere il volantino e l’intervento delle forze dell’ordine fu necessario per garantire ordine, rende necessario un adeguato presidio delle forze dell’ordine, pertanto è meglio che il processo si svolga presso l’aula bunker di corso regina anziché il tribunale di Torino.”

Processo NOTAV: T.L. uno degli imputati, lascia l’aula bunker affermando il suo RIFIUTO ad accettare di essere giudicato come i TERRORISTI e i MAFIOSI

L’avvocato Novaro illustra il materiale video che viene prodotto dalla difesa, facendo notare che “manca, nel materiale dell’accusa, il materiale video di un determinato momento , per questo viene richiesta nuovamente la testimonianza dell’addetto alle riprese video per capire come mai mancano 30 minuti di video dall’elicottero e per verificare che gli operatori siano a conoscenza di alcuni eventi, riprodotti nel filmato meglio noto come “video shock” riferito al fermo di Soru e Nadalini (intorno alle 12:45).
Voi avete un verbale di arresto e avete le lesioni riportate dai signori Soru e Nadalini, nei verbali di arresto risulta che Soru e Nadalini sono caduti e si sono feriti da soli, ma avete agli atti un video nel quale si vede che i due imputati subiscono violenze da parte di alcuni agenti, venendo picchiati pesantemente con manganelli e bastoni. Chiediamo quindi che venga disposta l’audizione dei testi, sovrintendente De Luca che ha realizzato le immagini in questione.”
La testimonianza di De Luca viene accettata nonostante l’opposizione dell’avvocatura dello Stato.

l’avv. Vitale aveva segnalato un legittimo impedimento, dovendo seguire un’altra udienza in contemporanea presso il Tribunale di Torino. L’istanza viene respinta.

Viene chiamato a testimoniare il dott. Petronzi. L’avvocato Novaro fa notare l’illegittimità della convocazione dei testi considerando che sono 240 i testimoni dell’accusa e fino a questo momento non è stato possibile essere informati con il giusto anticipo su quali testimoni vengono sentiti in udienza, anche per poter preparare il controesame. Arrivare in aula senza sapere chi sono i testimoni “è assolutamente incredibile”. Ancora mezz’ora fa a sua precisa domanda alla Procura gli è stato risposto “lo scoprirete durante l’udienza”.
Segnala inoltre che qualche giorno fa il signor Pier Paolo Pittavino che è consulente tecnico, è stato oggetto di perquisizione e i computer sui quali lavorava, in particolare uno che contiene i file prodotti in tribunale, sono stati sequestrati. All’atto di sequestro Pittavino ha fatto mettere a verbale che svolgeva ruolo di consulente nel processo e chiedeva che gli fosse restituito il disco rigido, è evidente che abbiamo estrema difficoltà a svolgere il mandato difensivo a fronte del fatto che un consulente che deve aiutarci nella ricostruzione con prove video, è stato privato del materiale e della possibilità di operare. C’è una forte difficoltà a costruire una difesa decente in questo processo!
Chiedo inoltre di avere il tempo di studiare il materiale del teste di oggi, Dott. Petronzi, altrimenti non sono in grado di svolgere il mio dovere.
Chiediamo che il Tribunale segnali alla Procura la necessità di dirmi quali sono i testi che verranno sentiti nelle udienze. I processi vanno fatti seriamente e con correttezza reciproca.

PM: “Non sta scritto da nessuna parte che si debbano segnalare prima i testimoni. L’udienza del 21 giugno noi avevamo citato un teste, che era l’unico in quanto agli altri 4 non erano state notificate le ordinanze di convocazione, ed era il teste Lazzaro. Il teste Lazzaro il 3 luglio 2013 ha ricevuto una busta bianca a lui intestata con all’interno un proiettile con un foglio formato A4 contrassegnato dal logo del movimento NOTAV e la sottoscritta “fotografo infame devi morire”. Faccio presente che il teste Lazzaro è capitolato sulle circostanze di aver contribuito di aver fatto le foto durante le manifestazioni che sono oggetto oggi. Quindi le nostre ragioni di tutela e sicurezza sono finalizzate a tutelare i nostri testi. Anche i nostri testi sono stati minacciati, quindi riteniamo doveroso tutelare i nostri testi. La circostanza che le difese non siano in condizioni di procedere al controesame è destituita di fondamento, perché i testi sui quali andremo a discutere e sui quali ci confronteremo sono tutti dettagliatamente capitolati, quindi possono prepararsi al contro-esame. Noi, al canto nostro, non siamo neanche noi in grado di poter controbattere sul contro-esame, tant’è che le difese non ci dicono preventivamente quali saranno i testi che porteranno in questa sede (brusio da parte del legal team) quindi ritengo legittimo da parte nostra continuare su questa linea, anche perché questo spirito di collaborazione che dovrebbe esserci in questo processo non mi pare che in quest’aula ci sia, non mi pare che da parte delle difese ci sia stato un contraccambio a quella che è stata la nostra disponibilità.
Per quanto riguarda il computer del signor Pittavino è stato disposto ieri il dissequestro.”
Avv.Novaro: I quattro testi non sono quelli indicati in quell’udienza ma sono gli ultimi 4 testi della lista, quindi è un falso storico (brusio)

Gli avvocati del Legal Team sollevano come opposizione la nullità della testimonianza di oggi in base all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: “Articolo 6 – Diritto ad un processo equo.

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c. difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza.”
In aggiunta, si veda art. 117 della Costituzionale, Comma 1

Prosegue la discussione sul processo equo, gli avvocati del legal team ribadiscono il principio di parità delle armi. Se dovesse continuare questo tipo di prassi il processo diventerebbe iniquo anche dal punto di vista della Convenzione Europea.
Il PM sostiene l’infondatezza delle eccezioni sollevate dalla difesa, affermando che la norma fondamentale è la 497 1° comma, “nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati”, quindi il richiamo è fuori luogo. Il fatto che si eccepisca una nullità, non si può eccepire una nullità per qualsiasi norma venga inosservata… Che poi continuo a chiedermi quale inosservanza ci sarebbe stata della procura in questo caso! Il richiamo al fatto che le difese non sarebbero in condizioni di preparare il controesame in base all’articolo 6, vorrei far notare che questo fa riferimento anche alle norme nazionali le quali non devono andare in contrasto sia con la norma sovranazionale ma anche con la norma Costituzionale. In questo caso non c’è alcuna violazione, perché dimenticate forse che c’è una norma di chiusura che sicuramente impedisce i testi a sorpresa, ovvero non indicati, in quel caso ci sarebbe una precisa violazione dell’art.6, ma in quel caso tutto passerebbe attraverso il filtro del 507. Mi pare quindi ci sia una giusta compenetrazione delle esigenze sia della parte pubblica che della parte privata.
prosegue il PM: “A questo punto mi chiedo se, sentito il teste Petronzi, questo sia poi sentito dalla difesa in un’udienza successiva. Quindi io ritengo non vi sia nessuna violazione, pertanto le difese sono state messe ampiamente e con ampi termini nelle condizioni di preparare la loro difesa per i loro imputati, noi abbiamo osservato la norma, non dobbiamo segnalare antecedentemente quale sarà il testo perché questo ci è concesso dalla norma e io mi attengo alla norma, anche per quelle ragioni di sicurezza che hanno coinvolto il teste Lazzaro e chiediamo anche di acquisire questa nota dove si fa riferimento alla minaccia che è stata fatta al teste Lazzaro, che non sia semplicemente una voce della Procura”.
Un avvocato del legal team mi ha spiegato quanto è successo poco fa, una successione di eventi inquietanti. Le eccezioni sollevate dalla difesa vertevano infatti sull’anomala convocazione a testimoniare del Sig. Lazzaro (dell’azienda Italcoge, coinvolta nei lavori di cantierizzazione dell’area sin dal 27 giugno 2011), che NON ERA tra i 4 testimoni dell’accusa indicati dalla Procura nell’udienza del 21 giugno. In sostanza sembrerebbe che qualche giorno fa sia stata notificata a Lazzaro la notifica per la testimonianza in data odierna, ed è facile presumere che la notifica sia giunta PRIMA del ritrovamento nell’ufficio postale di Susa di una busta contenente polvere “sospetta” ed un proiettile calibro 7,65 con un foglio formato A4 contrassegnato dal logo del movimento NOTAV e la sottoscritta “fotografo infame devi morire”. Difficile pensare che questa coincidenza possa essere una casualità!
rientra il Presidente: “Il tribunale sulle richieste d’eccezione sollevate in data odierna sul teste non preannunciato dal PM, ritenuto che l’omessa previa indicazione del teste oggi convocato non implica alcuna nullità non ravvisandosi la violazione di norme imperative alla tutela della difesa dell’imputato, ritenuto che tale assetto normativo non contrasta con la Costituzione che si riferisce ad un congruo termine a comparire e visionare gli atti processuali, ritenuto che le lamentate minacce al teste Lazzaro hanno avuto inizio già nell’anno 2008 per questi motivi dispone che abbia luogo il solo esame del teste Petronzi. Invita le parti ad indicare al termine di ciascuna udienza i nomi dei testimoni che prevedono di convocare all’udienza successiva.”
estimonianza di GIUSEPPE PETRONZI, dirigente DIGOS TORINO. Petronzi introduce il materiale che verrà utilizzato a supporto della sua testimonianza, cartine con foto aeree e due video da 15 minuti cad.
Si tratta di un assemblaggio di immagini contenuti nei dvd e che fanno parte del fascicolo del dibattimento
PM richiede di iniziare la visione del video.
Il legal team si oppone alla visione del filmato perché la collezione del materiale video non è neutra, non riprodotta in questa forma.
Un altro avvocato si associa sostenendo che il teste non è stato convocato in qualità di consulente tecnico. L’obiezione di fondo è che in realtà si tratta di un’attività più da consulente che da teste.
il PM chiede al dott. Petronzi di commentare la prima immagine che risulta proiettata, cosi’ da capire quali sono stati i criteri seguiti per la preparazione di questo documento (video) che non è ex novo e che serve solo per agevolare l’esame del testimone, e sono state date indicazioni precise in modo tale da comprendere che non c’è stata nessuna alterazione e non si tratta di un consulente.

Petronzi illustra il criterio con il quale è stato realizzato: contiene soltanto immagini video già entrate con la nota del 7 di novembre con la consegna di tutti i video fotografici. E’ solo per illustrare la sorgente, è illustrato chi è stato l’operatore, in che data è stata effettuata la ripresa, il numero di riferimento del reperto con la relativa nota. Il colore giallo rappresenta i fatti che sono avvenuti alla centrale elettrica di Chiomonte, perché lo scenario è estremamente ampio i fatti si sono verificati a distanza di 3-4 km, quando si tratta di video fatti dal gabinetto interprovinciale della polizia scientifica è rimasto impresso l’orario originale.

La corte si ritira, nuova pausa (è la terza).

Processo NOTAV, la testimonianza di Petronzi (dirigente Digos) prosegue da ore, supportata dai video del 27 giugno e del 3 luglio. In questo momento stiamo visionando il video del 3 luglio, orario 12:16. Dalle 12:22 inizia lo sparo dei lacrimogeni….
Il KIT TIPICO

PM: “Ecco adesso vediamo il tipico abbigliamento del manifestante di quel giorno “(video del 3 luglio)
Petronzi: “si in questo caso ha dei bermuda con dei tasconi in genere in queste tasche tengono i petardi che lanciano, poi ha una maschera per proteggersi dal gas, il casco, l’abbigliamento è cromaticamente scuro cosa che fanno abbastanza spesso cosa che fanno anche in altre manifestazioni, diciamo che è un kit tipico di queste manifestazioni”

PM: “Sembra di essere in turchia cosa sta succedendo?” (sui monitor le immagini del 3 luglio, scontri al cancello area centrale)
PM: Sulla base della sua esperienza di OP, rispetto a intervento cittadino di OP in che cosa si è differenziato questo?
Petronzi: beh sicuramente il territorio, cittadino rispetto a quello montano, poi dovevamo operare in quadranti diversi, quindi la difficoltà per l’ampia area del dispositivo di sicurezza, e senza ombra di dubbio la durata, non ricordo interventi così lunghi

PM Ma sulla base della sua esperienza viene richiesto di non entrare in contatto?
Petronzi: il contatto crea molte problematiche perché nel momento del contatto c’è un’evoluzione che poi non si può controllare, pertanto se compatibile con il contesto, se i dirigenti riescono ad evitare il contatto è sicuramente un’attività migliore… chiaramente a discapito di un servizio perché in questo caso si sono registrati quasi 200 feriti, di cui alcuni gravemente.

NOTARE: 4357 LACRIMOGENI USATI. MA IL CONTATTO ANDAVA EVITATO.

PM Lei prima ha fatto riferimento al quantitativo di lacrimogeni usati quel giorno, questo numero che così ,detto in maniera asettica, può sembrare eccessivo era determinato dalle zone sulle quali dovevate operare?
(L’avvocato fa presente che si tende a suggerire la risposta, Petronzi riformula la domanda)

PM: Il contesto spaziale, in una piazza quanti lacrimogeni si usano solitamente per liberare la piazza?
Petronzi ;Dipende, se i soggetti non sono protetti bastano una decina di lacrimogeni per disperdere 50 persone in campo aperto, nel momento in cui sono protette già in una piazza aperta bisogna spararne molti di più.

In un contesto come il 3 di luglio quanti se ne devono usare?
Petronzi: penso non ci sia un precedente, noi diciamo che c’è stato uno scarico di 2400 lacrimogeni… Di fatto posso dire che rispetto a superfici stimabili in 50mila mq non hanno sortito nessun effetto, abbiamo visto incidenti che si sono protratti dalle 12 alle 17 nonostante un copioso utilizzo di lacrimogeni iniziato poco dopo le 12, diciamo 12:20

PM: Quindi lei dice che è stato inefficace?
Petronzi: non c’è una casistica in Italia di una cosa di questo genere…. si sarebbe dovuto prendere in considerazione altre ipotesi, come quella di andare ad esercitare una pressione sui manifestanti, cosa che nel tessuto metropolitano si può fare, ma in questo caso l’aggiramento dei manifestanti non si può fare.

L’udienza del 12/07 salta causa sciopero, la prossima udienza (purtroppo definitivamente in aula bunker) è il 19/07 luglio, presumibilmente sempre alle 9:30.